Marciapiede dissestato e responsabilità del Comune (Corte di Cassazione, ordinanza n. 28870 del 5 ottobre 2022)
Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte torna ad occuparsi dei profili di responsabilità dell’Ente custode delle strade nell’ipotesi di caduta di un pedone a causa di una buca nella pavimentazione.
Nel caso in esame, Tizio conveniva in giudizio il Comune lamentando di essere caduto, a causa di una buca nella pavimentazione della via che stava percorrendo e chiedeva la condanna dell’ente pubblico territoriale al risarcimento dei danni, posto che aveva subito lesioni personali come da certificazione medica.
Il Tribunale, nel contraddittorio con il Comune, esperita attività istruttoria documentale e testimoniale, rigettava la domanda; Tizio impugnava la sentenza che veniva però confermata in appello.
Tizio ricorre in Cassazione, e la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, richiama i seguenti principi in materia di responsabilità:
- a) il ricorrente incontestatamente risulta abitare sulla stessa via nella quale si è verificato l’incidente, posto che il difensore dello stesso, ha soltanto affermato che Tizio non conosceva lo stato dei luoghi, senza controdedurre nello specifico all’affermazione del Comune in ordine alla circostanza dell’essere egli abitante sulla via;
- b) pertanto, Tizio avrebbe dovuto ben conoscere lo stato dei luoghi, in modo tale che la situazione di pericolo poteva essere dallo stesso adeguatamente prevenuta, come, oramai costantemente, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.