L’interesse a ricorrere contro atti endoprocedimentali non lesivi è fondato se viene successivamente impugnato il provvedimento finale (TAR Lazio, sentenza del 10 giugno 2022, n. 7656)
La ricorrente, in seguito alla sua partecipazione alla procedura ristretta, indetta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e di bonifica di impianti e attrezzature interne ad alcuni locali della stazione appaltante, ha impugnato:
i) il provvedimento con cui il R.U.P. ha ritenuto congrua l’offerta presentata dalla prima graduata;
ii) il provvedimento con cui il quale lo stesso R.U.P. ha determinato l’aggiudicazione con riserva subordinandola alla verifica di congruità dell’offerta della prima graduata;
iii) la nota con cui è stato comunicato l’avvio di un sub-procedimento volto ad approfondire quanto allegato dalla ricorrente.
Solo, in seguito, con i motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato anche il provvedimento del R.U.P., recante la conferma della congruità dell’offerta, presentata dalla contro-interessata.
La prima graduata nonché contro-interessata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancanza di lesività degli atti impugnati e per carenza di interesse, in quanto l’aggiudicazione definitiva in proprio favore non sarebbe ancora intervenuta, avendo quindi la ricorrente impugnato atti meramente endo-procedimentali.
In realtà, nonostante la singolarità della sequenza procedimentale, non in linea con quanto previsto dagli artt. 32 e 33 del D.lgs n. 50 del 2016, in quanto ha disposto l’aggiudicazione prima della verifica di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria, il Collegio ha ritenuto che i provvedimenti impugnati avessero carattere lesivo nei confronti della ricorrente e che quindi ci fosse l’interesse a ricorrere di quest’ultima.
Infatti, anche nel caso in cui i provvedimenti impugnati fossero stati degli atti endo- procedimentali non lesivi, il ricorso sarebbe comunque stato ammissibile laddove l’impugnazione fosse stata estesa anche al provvedimento finale.
In conclusione, il TAR ha ritenuto che, sarebbe illogico e contrario al principio fondamentale della garanzia della tutela giurisdizionale, sostenere che la mera “anticipazione” di censure contro atti non lesivi debba ritenersi inammissibile, anche laddove venga in decisione dopo l’impugnazione del provvedimento finale (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 3 luglio 2015, n. 1541).