Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli artt. 5 e 6 d.l. 76/20
Tra le “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” previste dal cd decreto “semplificazioni” (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 settembre 2020, n. 120) è compresa l’istituzione da pare delle stazioni appaltanti del Collegio consultivo tecnico, figura concepita come strumento di prevenzione e risoluzione delle controversie e delle dispute tecniche che possono sorgere in materia di opere pubbliche al fine di garantire la loro esecuzione celere e a regola d’arte.
Il Collegio consultivo tecnico non è una novità assoluta, già introdotto dall’art. 207 del codice dei contratti come istituto precontenzioso di carattere facoltativo “con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura…” è stato soppresso dal successivo decreto correttivo (l’art. 207 del d.lgs. n. 50/2016 viene infatti abrogato dall’art. 121, comma 1, del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56).
L’istituto rinasce due anni dopo ad opera del decreto c.d. sblocca cantieri che ne prevede la costituzione facoltativa su accordo delle parti, con le medesime funzioni di cui al codice dei contratti pubblici, ma in via temporanea. (fino alla data di entrata in vigore del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del codice dei contratti pubblici, di cui all’art. 216, comma 27-octies, del codice.)
Gli articoli 5 e 6 del decreto c.d. “Semplificazioni” hanno disciplinato nuovamente presupposti e funzioni dell’istituto, in via apparentemente soltanto temporanea e sperimentale (fino al 31 dicembre 2021).
La costituzione è resa obbligatoria per gli appalti sopra soglia “con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso” con la precisazione che “le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse” (art. 6, comma 3, d. l. n. 76/2020).
L’istituzione rimane facoltativa per gli appalti sotto soglia e, sempre facoltativamente, il Collegio Consultivo Tecnico può essere istituito anche “per la risoluzione risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, dei criteri di selezione e di aggiudicazione” (art. 6, comma 5, d.l. n. 76/2020).
Il Collegio Consultivo Tecnico è tenuto altresì a rendere parere obbligatorio ma non vincolante sulla sospensione volontaria o coattiva dell’esecuzione dei lavori (art. 5 d.l. n. 76/2020).
Al fine di consentire una rapida e omogenea applicazione su tutto il territorio nazionale dell’istituto ri-disciplinato dal decreto “semplificazioni”, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha istituito un apposito gruppo di lavoro al fine di elaborare LINEE GUIDA PER L’OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 11 SETTEMBRE2020, N. 120.