Licenziamento illegittimo e indennità risarcitoria (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sent. n. 6744 del 1° marzo 2022)
L’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo deve essere commisurata in base alla retribuzione che quest’ultimo avrebbe percepito, se avesse effettivamente lavorato e non più in base ad una media delle retribuzioni precedentemente percepite dal lavoratore ante illegittima estromissione.
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte torna sulla questione, dando esplicitazione del criterio mediante cui calcolare correttamente detta indennità.
Per retribuzione globale di fatto deve, intendersi la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, complessiva anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento. Infatti, ove si provvedesse in senso contrario, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore di lavoro
Peraltro, la funzione dell’indennità L. n. 300 del 1970, ex articolo 18, è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la sua commisurazione deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall’azienda.