Legittimità dei DPCM per far fronte all’emergenza pandemica da Covid-19 e divieto di svolgere attività di ristorazione tra le ore 18,00 e le ore 5,00 (Cons. St., sez. I, 13 maggio 2021, n. 850)
I DPCM dell’era Covid vengono impugnati in tutte le sedi. Questa volta tocca pronunciarsi al Presidente della Repubblica in un ricorso straordinario al Capo dello Stato in cui è stato chiesto l’annullamento 1) del DPCM del 24 ottobre 2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2020, n. 265, Edizione straordinaria; 2) del provvedimento del Questore di Pesaro n. 7/Cat. 23/Div. P.A.S.I./2020 prot. 0040551 del 31.10.2020; 3) del DPCM del 3 novembre 2020, in corso di pubblicazione, nella parte in cui rinnova le misure di cui all’art. 1, comma 9, lett. ee) del DPCM del 24 ottobre 2020
La decisione del Presidente della Repubblica in tali ricorsi è preceduta da un parere del Consiglio di Stato che, in occasione del ricorso in commento, si è espresso per la sua inammissibilità e improcedibilità. Secondo il Collegio sono legittimi i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 che danno attuazione alle disposizioni introdotte dai decreti-legge disciplinanti l’emergenza epidemiologica Covid-19.
Ciò in quanto il ricorso ai decreti attuativi, operato dai precedenti decreti-legge, è coerente con il sistema delle fonti, per due ordini di ragioni:
– in primo luogo, perché in linea generale non è riservata alla norma primaria (ancorché contenuta nell’atto-fonte di necessità e urgenza) la disciplina di dettaglio e analitica delle fattispecie regolate (soccorrendo a tal fine, nella fisiologia della normazione, secondo uno schema gradualista delle fonti, la disciplina secondaria dell’esecutivo);
– in secondo luogo, perché il decreto-legge, per quanto agile e di rapida approvazione parlamentare, non avrebbe consentito, nel sopra descritto contesto storico, la duttilità, l’adattabilità e la flessibilità necessarie ad aderire plasticamente alla continua mutevolezza delle condizioni oggettive di sviluppo e andamento della pandemia, notoriamente variabili e scarsamente prevedibili, con significative diversificazioni territoriali, tali da richiedere la capacità di provvedere – di mutare le disposizioni – anche nel breve arco di un mese (o, addirittura, di settimane), duttilità, adattabilità e flessibilità certamente assicurate in misura maggiore dallo strumento esecutivo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
Inoltre, sono legittimi i divieti di svolgere attività di ristorazione tra le ore 18,00 e le ore 5,00 introdotti dai DPCM e ciò in quanto la chiusura, peraltro parziale in quanto limitata alla fascia serale, delle attività di ristorazione risponde a principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente.
Tale limitazione si è resa necessaria per la nota situazione pandemica al fine di evitare possibili forme di assembramento, ed è stata adottata tenendo conto delle cognizioni e valutazioni acquisite dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di una scelta, ampiamente discrezionale, di accordare prevalenza, nel contemperamento di tutti gli interessi coinvolti, alla necessità di tutelare il diritto alla salute quale primario interesse generale della collettività, anche a scapito di altri diritti costituzionalmente tutelati, di cui il ricorrente lamenta la violazione con ricorso proposto.
Attendiamo ora il pronunciamento del Capo dello Stato.