Legittima la certificazione della firma ”differita” da parte dell’avvocato (Corte di cassazione, Sezione V penale, sentenza 27 aprile 2022, n. 16214)
Il difensore deve certificare l’autenticità della firma apposta dalla persona che conferisce il mandato, non l’apposizione in sua presenza.
Questo è quanto stabilito dalla sentenza in commento.
La pronuncia della Corte di Cassazione risulta di estremo interesse nella misura in cui la Corte considera “pacifico” l’assunto secondo cui il potere certificativo attribuito all’esercente la professione di avvocato abbia ad oggetto esclusivamente l’autografia della sottoscrizione e non anche l’apposizione in presenza del medesimo.