L’attivazione da parte della PA della clausola risolutiva espressa nei contratti pubblici: profili di giurisdizione (TAR Lazio, Roma, Sez. I Quater, 24 febbraio 2021, n. 2257)
Nell’ambito di una commessa pubblica relativa alla fornitura di una ingente quantità di gel igienizzante ad uso scolastico, il fornitore ricorreva al giudice amministrativo chiedendo l’annullamento della risoluzione unilaterale disposta dall’amministrazione (nello specifico dal Commissario straordinario per il contrasto e il contenimento della crisi epidemiologica da COVID-19) e attivata sulla base di una clausola risolutiva espressa presente nel contratto in questione.
Il TAR Lazio ha ritenuto necessario, in primo luogo, pronunciarsi in punto di giurisdizione.
Infatti, come confermato da costante giurisprudenza di legittimità, quando la pubblica amministrazione dispone la risoluzione di un contratto tramite l’attivazione di una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. “la controversia tra le parti contraenti è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo, atteso che l’atto risolutivo è esercizio di un diritto potestativo governato dal diritto comune e non di poteri autoritativi di matrice pubblicistica dell’Amministrazione nei confronti del privato”.
È ritenuta priva di pregio la tesi del ricorrente secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo sussisterebbe in ragione dei poteri autoritativi attribuiti al Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, in quanto tali poteri, si legge in sentenza, “non sono stati esercitati nella impugnata risoluzione del contratto di fornitura, disposta in applicazione di una clausola risolutiva espressa, convenuta dalle parti.”
Sulla base di tali motivazioni il TAR Lazio dichiarava il difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario.