L’assicurazione sulla vita va pagata a favore degli eredi del terzo, anche se è morto prima dello stipulante (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza del 15 aprile 2021 n. 9948)
In tema di assicurazione sulla vita, si applica la disposizione di cui all’art. 1412, comma 2, c.c. che dispone che con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi muore prima dello stipulante, purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.
È questo il principio stabilito dalla Corte di Cassazione in un ricorso risalente al 2018, con la sentenza n. 9984/21, emessa nella Camera di consiglio della III Sezione Civile il 20 novembre 2020 e depositata il 15 aprile 2021.