La verifica della congruità dell’offerta deve arrestarsi a fronte della presentazione delle giustificazioni (Tar Lombardia, sentenza del 10 agosto 2022, n. 1916)
La società ricorrente, prima classificata, ha domandato l’annullamento dell’esclusione della propria offerta, in seguito alla verifica di non congruità e l’annullamento dell’aggiudicazione alla seconda classificata dei lavori di rifacimento delle coperture della scuola elementare da parte del Comune.
La stazione appaltante aveva invitato la società ricorrente a presentare le giustificazioni ai fini della verifica della congruità dell’offerta con riferimento all’analisi dei costi dei fattori produttivi, all’incidenza della manodopera e all’indicazione dei costi effettivi dei materiali.
In seguito, il RUP ha riscontrato delle significative omissioni nell’indicazione delle spese generali. Infatti, nel caso in cui l’indicazione di alcune voci di costo sia del tutto omessa, la stazione appaltante ha l’onere di verificare che la percentuale di ribasso sia idonea a garantire l’esatta esecuzione del contratto.
Inoltre, la società ricorrente aveva allegato delle giustificazioni generiche ed imprecise sull’omessa indicazione di tali voci di costo ed aveva prodotto della documentazione insufficiente a provare le particolari condizioni di favore ottenute dai fornitori locali.
La società ricorrente ha tentato di giustificare in sede giudiziale la congruità della propria offerta provvedendo alla riallocazione delle voci di costo omesse ma la diversa allocazione delle voci di costo è concessa solo se effettuata come rettifica di un errore materiale ed in ogni caso, previa dimostrazione, dell’effettiva capienza della voce di costo che le contiene.
In realtà, nel subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, l’onere del contradditorio è improntato al rispetto del principio dell’immodificabilità dell’offerta in corso della procedura di gara, per cui esso deve arrestarsi a fronte della presentazione delle giustificazioni richieste.
Secondo quanto stabilito dal principio di immodificabilità sostanziale dell’offerta, non è possibile apportare delle modifiche nel corso del procedimento di verifica dell’anomalia, l’ingiustificata decurtazione del costo del personale si risolve in un’ammissibile modificazione di un elemento essenziale dell’offerta in violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
Di conseguenza, in applicazione del principio di economia procedimentale e del principio di non aggravamento del procedimento, la stazione appaltante non è pertanto onerata ad estendere la dialettica procedimentale anche alla consistenza ed alla capienza delle voci di costo che siano state omesse o sottostimate nelle giustificazioni, poiché l’ulteriore richiesta di integrazione di tali voci significherebbe ammettere il concorrente ad aggiustare la propria offerta rispetto a quella originariamente proposta.
In conclusione, il giudice amministrativo ha stabilito che il Comune ha correttamente disposto l’esclusione dell’offerta economica della società ricorrente e affidato l’appalto di lavori alla seconda classificata.