La scadenza del permesso di costruire non determina l’illiceità di quanto già realizzato (Tar Toscana, sentenza del 27 giugno 2022, n. 5258)
L’appellante ha chiesto e ottenuto dal Comune il permesso di costruire per l’ampliamento e la sopraelevazione di un fabbricato.
Dopo aver pagato la prima rata degli oneri concessori ed aver acquistato i materiali costruttivi, a causa di dichiarate difficoltà economiche, l’appellante non ha potuto continuare i lavori iniziati e di conseguenza, ha chiesto una proroga della concessione edilizia per poter completare tali lavori, che, però, non sono stati nuovamente conclusi.
In seguito, la parte interessata ha presentato una nuova istanza per il rilascio del permesso di costruire, titolo che è stato rilasciato dal Comune ma che poi è decaduto a causa dell’inerzia della Regione, la quale soltanto sei anni dopo ha comunicato all’Ente comunale l’esito positivo del progetto di adeguamento sismico.
La parte ha nuovamente presentato un’istanza per un nuovo permesso di costruire, che il Comune, questa volta, ha negato, ritenendo necessaria la presentazione in termini di domanda di sanatoria ex art. 36 del Testo Unico dell’Edilizia.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Testo Unico dell’Edilizia, il decorso dei tre anni di efficacia del titolo comporti la decadenza del titolo per la parte non eseguita alla scadenza dei relativi termini e inibisca l’ulteriore corso dei lavori ma non determini l’illiceità di quanto già realizzato, purché tali opere siano autonome e scindibili rispetto a quelle da demolire.
Inoltre, l’art. 15, comma 3, stabilisce che “la realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione”.
Di conseguenza, è errata la conclusione del Comune per cui la domanda avrebbe dovuto essere presentata in termini di sanatoria, al contrario, avrebbe dovuto quest’ultimo svolgere la verifica dell’applicabilità dell’art. 15, comma 3 del Testo Unico dell’Edilizia.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello avverso la sentenza emessa dal Tar con cui era stato ritenuto legittimo il definitivo diniego di rinnovo del titolo edilizio.