La retroattività del regime sanzionatorio verso ogni illecito edilizio (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2022, n. 204)
La comproprietaria di un’abitazione sita in un condominio, aveva chiesto l’accertamento di conformità in relazione ad alcune difformità dell’intero edificio rispetto all’originaria licenza edilizia risalente al 1967, chiedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria vigente all’epoca della realizzazione dell’abuso.
Tuttavia, il Comune applicava la sanzione pecuniaria vigente al momento dell’irrogazione della stessa ed il relativo provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Toscana che però dichiarava tardivo il ricorso.
Impugnata detta sentenza dinanzi il Consiglio di Stato quest’ultimo ha dichiarato ricevibile il ricorso ed ha affrontato il merito della questione.
In particolare, con il primo motivo di ricorso, l’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 40 della L. n. 47 del 1985, sostenendo che, essendo stato realizzato l’abuso in parziale difformità rispetto alla licenza edilizia del 1967, si sarebbe dovuta applicare la normativa delle sanzioni pecuniarie, vigente all’epoca, ossia l’art. 41 della L. n. 1150 del 1942, come previsto dallo stesso art. 40 e non quella presente al momento dell’irrogazione della sanzione da parte dell’Amministrazione comunale, ovverosia l’art. 139 della L.R. n. 1 del 2005.
Secondo il Consiglio di Stato, tale ricostruzione porterebbe ad un’interpretazione forzata dell’art. 40 della L: n. 47 del 1985, che non può essere accolta, in quanto tale articolo disciplina la retroattività del regime sanzionatorio per i soli illeciti edilizi “gravi”, ossia per le sole opere realizzate in totale difformità, senza licenza o concessione ed in caso di mancata presentazione della domanda di condono oppure di domanda dolosamente infedele o di mancato pagamento dell’oblazione nei termini prescritti.
In realtà, vista la natura di illecito permanente dell’abuso edilizio, la regola generale, presente nel nostro ordinamento, impone di applicare la normativa presente al momento dell’irrogazione del provvedimento sanzionatorio, portando alla conseguenza che, da una parte, la fonte della repressione di tale illecito potrà entrare in vigore anche successivamente al momento in cui l’abuso è stato commesso, dall’altra, si applicherà il regime sanzionatorio vigente al momento della comminazione della sanzione da parte dell’Amministrazione.
In conclusione, a fronte di quanto sopra esposto, nel caso in esame, ben si sarebbe potuta applicare la sanzione pecuniaria di cui all’art. 139 della L.R. n. 1 del 2005, avendo stabilito il Consiglio di Stato, con tale sentenza, un principio di retroattività del regime sanzionatorio verso ogni illecito edilizio.