La possibilità per la società uscente di partecipare alla nuova procedura di aggiudicazione ed il suo interesse a ricorrere (Cons. Stato, Sez. V, sentenza del 5 aprile 2022 n. 2525)
Il Comune di Castrovillari ha affidato il servizio di illuminazione di lampade votive del cimitero comunale ad una società per 15 anni, i quali si sarebbero rinnovati automaticamente e tacitamente per altri cinque anni.
Successivamente il Comune ha dichiarato di non volersi avvalere della clausola di rinnovo automatico, in quanto in contrasto con il divieto di rinnovo tacito dei contratti da parte della P.A., stabilito dal Codice dei Contratti pubblici, dall’ANAC e dalla giurisprudenza.Di conseguenza, scaduti i quindici anni, il contratto è cessato ed il Comune, tramite una nuova procedura di aggiudicazione, ha affidato il servizio ad un’altra società.
La società uscente ha proposto appello contro la sentenza del Tar, con cui il giudice di primo grado aveva ritenuto inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di affidamento diretto per carenza di un interesse giuridicamente tutelabile, concreto ed attuale a contestare l’affidamento diretto da parte del Comune ad un altro operatore economico a causa dell’applicazione del principio di rotazione.
In realtà, il principio di rotazione non comporta una certa e sicura esclusione del gestore uscente né un’esclusione automatica ed obbligatoria, in quanto, in base a ciò che è stato stabilito dalla giurisprudenza, le stazioni appaltanti possono invitare il precedente affidatario del servizio purché tale invito sia adeguatamente, puntualmente e rigorosamente motivato. Inoltre, tale principio non opera nel caso in cui l’amministrazione decida di affidare il servizio tramite una procedura aperta in quanto la sua applicazione è limitata alle procedure negoziate.
In conclusione, la società uscente, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, aveva un interesse a ricorrere, concreto e attuale, sia per il fatto di appartenere allo stesso settore dell’operatore economico aggiudicatario, sia in quanto il principio di rotazione non è regola preclusiva all’invito del gestore uscente ed al suo rinnovato affidamento del servizio.