La possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio processuale in caso di requisiti sussistenti non dichiarati (Tar Sicilia, Sez I, 25 marzo 2022, n. 840)
Oggetto della sentenza in commento è la legittimità dell’aggiudicazione in favore del controinteressato del lotto n. 1 in relazione ad una procedura accelerata ristretta, indetta dal Ministero della Difesa per il servizio di “ammodernamento progressivo programmatico di N.F.C.”.
Il ricorrente ha contestato il presunto difetto istruttorio e il vizio di eccesso di potere, partendo dal presupposto che l’aggiudicatario della gara avrebbe dovuto allegare, secondo quanto stabilito dagli atti di gara, copia del patentino dei saldatori, indicati nell’offerta tecnica, e di un documento tecnico, considerandoli requisiti di partecipazione.
Il Collegio ha ritenuto che, nel caso in esame, la Commissione giudicatrice avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio, che, secondo la giurisprudenza, può essere ammesso anche nel caso in cui i documenti allegati all’offerta tecnica lascino o facciano sorgere un dubbio, che può essere superato tramite dei chiarimenti, ferma restando l’impossibilità di una modifica postuma dell’offerta tecnica, una volta decorso il termine di presentazione.
L’art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50 del 2016 ha esteso l’ambito applicativo del soccorso istruttorio a tutte “le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda” e in particolare, ai casi di “mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo”. Di conseguenza è possibile ricorrere a tale procedura nel caso di errori od omissioni documentali tali da non alterare il leale confronto competitivo o da non avvantaggiare un concorrente a discapito di un altro, mentre non è ammessa per carenze o irregolarità afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica.
Nel caso esaminato nella sentenza, l’operatore economico era in possesso di tali requisiti già al momento della formulazione dell’offerta, essendo i saldatori muniti di tutti i patentini, rinnovati e allegati in giudizio, insieme ai documenti tecnici richiesti dalla legge di gara ed il Tar ha ritenuto possibile la produzione di tali documenti.
In conclusione, in giurisprudenza, è stato affermato che il soccorso istruttorio processuale può riguardare carenze di natura formale, afferenti all’attività vincolata e tradursi nell’accertamento della sussistenza del requisito non dichiarato, consentendo al giudice amministrativo di sostituirsi all’Amministrazione. Tale procedura consente di provare circostanze preesistenti, la cui incompletezza o irregolarità, se rilevata in tempo, avrebbe portato all’attivazione dell’obbligatorio procedimento di soccorso istruttorio.