La demolizione di opere abusive connesse ad opere assentite è esclusa solo se in grado di creare un pregiudizio statico all’edificio (Cass. pen. sentenza del 15 novembre 2022, n. 43250)
La ricorrente ha impugnato in Cassazione la sentenza del Tribunale, che aveva respinto l’istanza con cui veniva chiesto l’annullamento o la revoca dell’ordine di demolizione, contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna emessa per i reati di cui agli artt. 44, 64, 65 e s.s. del Testo Unico dell’Edilizia.
In particolare, il difensore ha ritenuto che il Tribunale, nel rigettare la richiesta di annullamento dell’ordinanza di demolizione, non abbia considerato l’interconnessione strutturale tra le opere assentite e quelle abusive, la cui demolizione riguarderebbe anche una parte di quelle assentite ed arrecherebbe pregiudizio statico alla parte eseguita in conformità del titolo abilitativo. Per tale ragione, ricorrerebbero i presupposti per l’applicabilità dell’art. 33, comma 2, del Testo Unico dell’Edilizia.
La Corte di Cassazione specifica che “nel caso in cui le opere abusive siano interconnesse con opere assentite, la demolizione dovrà riguardare solo le prime, con salvezza di quelle lecitamente realizzate, sempre che il manufatto non sia stato sottoposto ad una modifica radicale e definitiva; in tal caso, non potrà che addivenirsi ad una demolizione integrale del manufatto, atteso che il bene risultante dall’interventi abusivo viene ad assumere una definitiva ed irrevocabile connotazione illecita, che impone la sua radicale eliminazione, a meno che l’abuso sia stato sanato sotto il profilo urbanistico o che il consiglio comunale abbia deliberato nel senso della conservazione delle opere” .
Risulta chiaro che l’impossibilità di demolizione debba essere oggettiva e assoluta; di conseguenza, sarà sempre necessario valutare se il ripristino andrà a compromettere la stabilità dell’intero edificio oppure no. Tale evenienza comporterebbe l’impossibilità di tale rispristino.
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, il Tribunale ha escluso tale impossibilità, valutando correttamente l’interferenza della demolizione anche sulle opere assentite, in considerazione della dimensione contenuta delle opere abusive e di quelle assentite, coinvolte nella demolizione rispetto all’intero edificio e dell’irrilevanza della demolizione in relazione alla stabilità dell’edificio.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha ritenuto tale ricorso inammissibile.