La decadenza del permesso di costruire: non occorre un provvedimento espresso (Tar Firenze, 24 gennaio 2022, n. 73)
La ricorrente impugna l’ordinanza, con cui il Comune ordina la demolizione della palazzina, ritenendo che questa sia stata costruita dopo la scadenza del permesso di costruire e in assenza della proroga dello stesso.
In particolare, tra i motivi di doglianza, la ricorrente sostiene di non essere decaduta dal permesso di costruire, come sostenuto nel quarto motivo del ricorso, non avendo il Comune emesso un provvedimento espresso di decadenza del permesso di costruire.
Nella sentenza in esame, si ribadisce come in giurisprudenza sia pacifico il fatto che, in materia edilizia, la decadenza del permesso di costruire per mancato inizio o fine dei lavori entro il termine prescritto si verifichi ope legis, non potendo quest’ultima essere rimessa a valutazioni discrezionali dell’amministrazione pubblica.
A maggior ragione, rileva il fatto che i termini di inizio ed ultimazione dei lavori devono essere obbligatoriamente riportati nel permesso di costruire, rappresentando i termini di validità ed efficacia del titolo abilitativo stesso. Questo fa sì che gli stessi operino automaticamente ed indipendentemente da un’apposita dichiarazione amministrativa.
Nel caso in esame, inoltre, la ricorrente asserisce che il permesso di costruire in variante deve essere considerato come un nuovo ed autonomo titolo abilitativo, il cui termine triennale di efficacia decorrerebbe dal nuovo avvio dei lavori.
La pronuncia in esame, aggiunge, inoltre, che “il mero rilascio di un permesso in variante all’originario permesso per costruire non fa decorrere un nuovo termine di avvio e di conclusione dei lavori, il quale va sempre determinato con riferimento al titolo edilizio originario”.
In conclusione, si può affermare che la decadenza del permesso di costruire opera di diritto e che, dopo la scadenza di tali termini, il titolo abilitativo è tamquam non esset.