La causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, primo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016 non opera automaticamente ma è rimessa alla valutazione della stazione appaltante (Cons. Stato, sentenza del 18 luglio 2022, n. 6131)
L’appellante, in seguito all’aggiudicazione di una gara indetta dal Comune per l’affidamento dei lavori di “riqualificazione e valorizzazione del nucleo antico del Comune” da parte di un Rti, ha dedotto che l’aggiudicataria avesse dichiarato di essere incorsa in un illecito contributivo ex art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016 e che la stazione appaltante si fosse limitata a prendere atto di tale dichiarazione, senza domandare chiarimenti alla concorrente.
L’art. 80, comma 4, primo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016 individua quale causa escludente quella relativa alle gravi violazioni “definitivamente accertate” riguardanti gli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali e tale non è la violazione contestata all’aggiudicataria, in quanto impugnata dinanzi al Tribunale. Di conseguenza, alcun automatismo espulsivo sarebbe potuto discendere da tale irregolarità contributiva, in quanto non definitivamente accertata.
Il quinto periodo dell’art. 80, introdotto dall’art. 8, comma 5, lett. b), d.l. n. 76 del 2020, secondo il quale “un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo” configura una causa d’esclusione non automatica, bensì rimessa alla valutazione della stazione appaltante al ricorrere dei relativi presupposti, fra cui la “gravità” della violazione come stabilita dal quarto periodo della medesima disposizione, a tenore del quale “Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale”.
Nel caso esaminato da tale sentenza, l’aggiudicataria aveva reso nel Dgue una chiara dichiarazione circa l’irregolarità, la causale e l’importo, nonché la sua non ostatività al rilascio del Durc, di conseguenza il Consiglio di Stato non ravvisando alcun profilo di illegittimità nell’operato della stazione appaltante, non ha accolto tale motivo di appello.