Il Testo Unico dell’Edilizia è stato aggiornato alla Legge n. 34/2022 (Decreto Bollette)
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022 della conversione in legge n. 34/2022 del Decreto Bollette n. 17/2022, il 29 aprile sono entrate in vigore le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 riguardanti, in particolare, gli interventi di ristrutturazione edilizia in area vincolata.
Tra le modifiche introdotte:
- all’art. 3, comma 1, lett. d) sono state inserite le seguenti parole “ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del D.lgs. n. 142 del 2004”
- all’art. 10, comma 1, lett. c) sono state aggiunte le seguenti parole: “e inoltre, gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell’articolo 142 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, o il ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria”.
Con tali modifiche, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici sottoposti a vincolo paesaggistico, che prevedono modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente oppure per cui sono stati previsti incrementi di volumetria, è necessario richiedere il permesso di costruire, rientrando tali interventi nella c.d. ristrutturazione “pesante” di cui all’art. 10, comma 1, lett. c) del Testo Unico dell’Edilizia.
Di conseguenza, la ricostruzione “non fedele” di edifici sottoposti a vicolo paesaggistico viene considerata comunque come un intervento di ristrutturazione edilizia e non come una nuova costruzione.
Invece, nel caso in cui la ricostruzione dell’edificio dovesse avvenire in maniera “fedele”, ossia rispettando la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano stati previsti incrementi di volumetria, quest’ultima rientrerà nella c.d. ristrutturazione edilizia “normale” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d) del DPR n. 380/2001.