Il soccorso “procedimentale” è ammesso in caso di chiarimenti o precisazioni riguardanti elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica (Cons. Stato, sentenza dell’8 settembre 2022, n. 7821)
L’Amministrazione Comunale aveva stabilito di affidare in concessione il servizio di organizzazione delle attività didattiche e complementari del Museo Civico di Storia Naturale mediante una procedura aperta sottosoglia con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato con ricorso i provvedimenti assunti dal Comune, sostenendo che la stazione appaltante aveva illegittimamente consentito la postuma documentazione del requisito di esperienza professionale richiesto e mancante, in violazione del divieto di soccorso istruttorio in relazione agli elementi dell’offerta.
In seguito alla pronuncia del Tar, che aveva sostenuto l’idoneità dei giustificativi e delle integrazioni documentali rese dalle contro interessate, la seconda classificata ha proposto appello al Consiglio di Stato.
In realtà, è necessario sottolineare che non è vietato alla stazione appaltante chiedere chiarimenti sugli elementi dell’offerta tecnica, quando sia ritenuto opportuno a patto che siano delle precisazioni finalizzate a consentire l’interpretazione delle offerte e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante alla gara.
Di conseguenza, l’attività di soccorso procedimentale, in virtù della quale è possibile chiedere chiarimenti sugli elementi dell’offerta tecnica ed economica al concorrente, non è preclusa.
Secondo il Collegio, nella sentenza in commento, non si ha a che fare con una modifica o alterazione di un requisito tecnico-professionale ma con il fornire dei chiarimenti in ordine alla sua precisa consistenza, essendo, inoltre, tale requisito posseduto prima della formalizzazione delle domande di partecipazione alla procedura evidenziate
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, affermando che l’opzione cooperativa della Commissione non sia stata un’alterazione della par condicio tra i concorrenti né un’integrazione postuma dell’offerta.