Il conflitto di interessi ”potenziale” del funzionario legittima l’esclusione di un operatore economico (Consilio di Stato, Sez. V, 14 maggio 2020, n. 3048)
È legittima l’esclusione, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50/2016, di un operatore economico che non ha dichiarato una situazione di conflitto di interesse, anche di tipo potenziale, in base all’art. 42 d.lgs. n. 50/2016.
A fronte di una analisi di tipo presuntivo da parte della stazione appaltante circa l’astratta incidenza di un interesse personale di un funzionario in relazione al ruolo rivestito, l’Amministrazione non è tenuta a provare il reale possesso di informazioni privilegiate da parte del medesimo funzionario, né – nel caso di specie – l’effettivo trasferimento di tali informazioni all’impresa di cui era titolare di un rapporto di consulenza.
Allo stesso tempo, in sede di contraddittorio, all’impresa è consentito dare prova contraria (es. non vi è stata violazione del principio delle pari opportunità nella formulazione dei termini delle offerte per tutti gli offerenti, né si è determinato alcun rischio reale di pratiche atte a falsare la concorrenza tra gli offerenti).