Gli illeciti amministrativi di cui all’art. 31, comma 4 bis, del D.p.r. n. 380 del 2001 e all’art. 15, comma 3, della Legge Regionale Lazio n. 15 del 2008 hanno carattere permanente (Corte di Cassazione Civile, sentenza del 19 luglio 2022, n. 22646)
I ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario contro l’ordinanza-ingiunzione del Comune, con cui veniva loro inflitta la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per non avere ottemperato alle precedenti ordinanze, emesse dal medesimo Comune, con le quali era stata ingiunta la demolizione di alcuni manufatti abusivi realizzati da questi ultimi sul fondo di loro proprietà.
In seguito al rigetto di tale ricorso da parte del Tribunale, i ricorrenti hanno proposto appello, il quale è stato accolto dalla Corte di Appello, avendo quest’ultima ritenuto fondate le doglianze degli appellanti circa la qualificazione come istantaneo e non permanente dell’illecito contestato, il quale doveva ritenersi commesso alla scadenza dei novanta giorni decorrenti dalla notifica delle due ordinanze-ingiunzione, notificate quando non erano ancora vigenti né l’art. 31, comma 4 bis, del Testo Unico dell’Edilizia, né l’art. 15, comma 3, della Legge Regionale Lazio n. 15 del 2008.
Il Comune ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello, sostenendo un’errata interpretazione delle due previsioni normative, statale e regionale, da parte del giudice di secondo grado, in quanto l’esercizio del potere sanzionatorio dovrebbe essere ricollegato non alla mera inottemperanza alla demolizione ma all’accertamento di tale inottemperanza.
Infatti, le ordinanze-ingiunzione si distinguono rispetto all’originario illecito di abuso edilizio in quanto la loro finalità è quella di sanzionare l’autonoma condotta di inottemperanza al provvedimento di ingiunzione a demolire, precedentemente adottato, una volta accertato l’abuso.
Secondo la Corte di Cassazione, gli illeciti contestati ai controricorrenti hanno carattere permanente in quanto assicurano l’ottemperanza all’ingiunzione a demolire e, allo stesso tempo, tutelano l’interesse generale ad un ordinato e programmato assetto urbanistico, che non viene meno una volta decorso il termine per procedere alla demolizione, al contrario, subisce un vulnus crescente, dovuto al protrarsi nel tempo dell’ottemperanza.
Inoltre, la Corte di Appello aveva ritenuto decorso il termine di prescrizione quinquennale ma, secondo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento, dal carattere permanente della condotta deriva che il termine di prescrizione decorre dal momento della cessazione della permanenza, ossia dalla demolizione del manufatto o dal momento della contestazione dell’illecito, che vale come atto interruttivo.
Sempre dal carattere permanente dell’illecito decorre un’ulteriore conseguenza, ossia che le norme in rilievo sono applicabili anche all’inottemperanza ad ingiunzioni a demolire notificate in epoca anteriore all’entrata in vigore delle stesse se l’inottemperanza si dovesse protrarre per i novanta giorni successivi all’entrata in vigore della previsione sanzionatoria.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo esame alla Corte di Appello, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “Gli illeciti amministrativi contemplati dall’art. 31, comma 4-bis, d.p.r. 19 dicembre 2001, n. 380 -introdotto dall’art. 17, comma 1, lett. q-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133- e dall’art. 15, comma 3, L. Reg. Lazio 11 agosto 2008, n. 15 hanno carattere permanente, in quanto con il vano decorrere del termine nelle norme medesime contemplato per la spontanea ottemperanza non vengono meno né gli interessi tutelati da dette previsioni né il dovere del destinatario dell’ingiunzione a demolire di dare ottemperanza, anche tardiva, al legittimo ordine dell’autorità. Conseguentemente, da un lato, il termine di prescrizione di cui all’art. 28, l. 689/1981, non decorre prima momento della cessazione della permanenza, dall’altro lato, le previsioni medesime sono applicabili anche all’inottemperanza rispetto ad ingiunzioni a demolire notificate in epoca anteriore alla loro entrata in vigore, a condizione che l’inottemperanza medesima, quale che sia stata la sua durata pregressa, si protragga per ulteriori novanta giorni”.