Gli allegati facenti parte della lex specialis hanno carattere vincolante (Tar Toscana, Sez. I, sentenza del 17 maggio 2022 n. 674)
La ricorrente, dopo aver partecipato alla procedura indetta dall’Amministrazione comunale di Lucca avente ad oggetto l’affidamento per dieci anni della gestione dell’impianto sportivo presente nello stesso Comune, ha impugnato gli atti di gara, non essendogli stata riconosciuta l’assegnazione di alcuni punti in riferimento a dei parametri riportati in uno degli allegati del disciplinare di gara.
In particolare, la partecipante non aveva allegato la documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti, sostenendo che tale onere non fosse previsto dal bando di gara ma solamente dall’allegato del disciplinare di gara, il quale non avrebbe avuto carattere vincolante.
In realtà, secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale, nonostante il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d’appalto abbiano ciascuno una propria autonomia ed una propria funzione peculiare nell’economia della procedura, tutti insieme costituiscono la lex specialis della gara ed hanno carattere vincolante non solo per i concorrenti ma anche per le stazioni appaltanti.
Inoltre, anche l’Allegato 2 del bando di gara stabiliva l’obbligo del partecipante alla procedura di allegare la documentazione necessaria a dimostrare quanto dichiarato, pena la mancata attribuzione del punteggio.
In conclusione, il Tar ha rigettato il ricorso ed ha affermato che la disciplina di gara deve essere dedotta da tutti gli atti contenuti nella lex specialis, anche dagli allegati, i quali hanno carattere vincolante