Esonero pagamento contributi Anac per la partecipazione alle gare
L’art. 65 del d.l. n. 34/2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria in questo particolare contesto di emergenza sanitaria, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, L. 266/2005 per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.
In particolare, dal 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 sono esonerati dal versamento del contributo:
a) le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 1, lettera o), del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
b) gli operatori economici, di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del d.lgs. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).
Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta.
Con comunicato del 20 maggio 2020, il presidente f.f. dell’Anac ha chiarito che:
Per “avvio della procedura”si intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l’offerta.
La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla GURI oppure all’Albo Pretorio.
Restano fermi tutti gli altri adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e di monitoraggio e vigilanza sui contratti pubblici, con particolare riguardo alla richiesta dei CIG e SmartCIG e agli obblighi informativi previsti dall’art. 213 del d.lgs. 50 del 2016.