È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF sulle esclusioni dalla gara per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale
Il Decreto MEF del 28 settembre 2022, recante “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022 n. 239.
Il presente decreto, adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 4, del D.lgs n. 50 del 2016, ha individuato i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale.
Ai fini del presente decreto, è stata considerata una violazione l’inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse, derivanti dalla:
- a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
La violazione è grave nel caso in cui comporti l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.
Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è stata rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre.
In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità, riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio, è stata rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
Questa violazione “grave” non si considera definitivamente accertata, e pertanto, valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, nel caso in cui siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e nel caso in cui l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
In ogni caso, le violazioni in esame non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto, se, in relazione alle stesse, è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.