Disposizioni in materia di terzo settore (Art. 35)
È posticipato al 31 ottobre 2020 il termine per l’adeguamento al Codice del Terzo Settore, degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale. Entro il medesimo termine, tali enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
È posticipato al 31 ottobre 2020 anche l’adeguamento delle imprese sociali già costituite, al decreto 3 luglio 2017, n.112. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
Inoltre, per l’anno 2020:
-le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri;
-le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;
-le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Possono approvare il bilancio entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.