Conversione del pignoramento, da soddisfare i creditori intervenuti sino all’udienza di decisione (Corte di cassazione – Ordinanza 13 gennaio 2020 n. 411)

Nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento si deve tener conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza presentata dal debitore, e fino alla udienza in cui il giudice dell’esecuzione determina con ordinanza la somma dovuta.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza in commento.
Respinto dunque il ricorso del debitore esecutato contro la decisione che, nella determinazione del quantum, aveva tenuto conto del successivo intervento di un ulteriore creditore nel processo esecutivo
Secondo il ricorrente, tener conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, «finirebbe col frustrare le finalità dell’istituto della conversione del pignoramento, che è finalizzato a favorire la liberazione del debitore».
Una lettura bocciata dalla Suprema corte che ricorda come, all’opposto, in tal modo si soddisfa il principio della par condicio creditorum («a mente della quale tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti»). «Tale principio, dal quale deriva la regola della concorsualità – prosegue la decisione -, esprime un atteggiamento di favore del legislatore verso gli interventi tempestivi nel processo esecutivo, quali strumenti volti favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori».
Secondo i giudici, infatti, «l’ordinamento non ritiene affatto di favorire il debitore nella possibilità di liberare propri beni dal vincolo del pignoramento pagando solo parte dei creditori intervenuti nel processo esecutivo». In questo senso, la conversione del pignoramento, quale strumento integralmente satisfattivo delle ragioni dei creditori, «non può non tener conto del credito per il quale è stato fatto atto di intervento in data anteriore a quella in cui il giudice dell’esecuzione, provvedendo su l’istanza, determina l’ammontare complessivo delle somme occorrenti per la piena estinzione di tutti i crediti».
Resta da osservare, conclude la Corte, che l’intervento nel processo esecutivo effettuato in data successiva all’istanza di conversione, ma anteriormente all’udienza fissata per provvedere su di essa, «ovviamente non incide ex post sull’ammissibilità della domanda, con specifico riferimento all’osservanza dell’onere di accompagnare la stessa con il versamento di una somma pari ad un quinto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti». «La commisurazione dell’importo che, a titolo cauzionale, deve accompagnare l’istanza di conversione del pignoramento va rapportata all’ammontare dei crediti insinuati nella procedura esecutiva alla data di presentazione dell’istanza medesima, mentre di quelli successivamente intervenuti dovrà tenere conto nell’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione determina la somma da sostituire al bene pignorato ai sensi dell’art. 495, terzo comma, c.p.c.».