Conferimento di azienda: l’irregolarità fiscale rileva come causa di esclusione (Tar Lombardia, 9 dicembre 2020 n. 2444)
Con bando di gara pubblicato sul proprio sito internet il Comune di Milano indiceva una procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle strutture di un centro sportivo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In sede di verifica del possesso dei requisiti per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, la stazione appaltante riscontrava nei confronti dell’aggiudicataria, alcune irregolarità fiscali per gli anni di imposta pregressi, definitivamente accertate dall’Agenzia delle Entrate.
In sede di contraddittorio procedimentale l’interessata produceva una memoria con cui osservava di non aver mai ricevuto, invero, la notificazione degli atti impositivi perché non destinataria degli stessi in quanto le irregolarità fiscali si riferivano a soggetto giuridico diverso, quale la ditta individuale della cui azienda era divenuta cessionaria.
Ciò nonostante, l’ente locale riteneva integrata la fattispecie escludente di gravi violazioni fiscali definitivamente accertate e, per l’effetto, annullava d’ufficio l’aggiudicazione della gara.
Quest’ultimo provvedimento veniva impugnato dall’interessata, la quale eccepiva di non aver avuto contezza delle violazioni degli obblighi in materia di pagamento di tasse ed imposte da parte dell’impresa conferente l’azienda, anche perché nulla di tutto ciò risultava, al momento del conferimento, dalle annotazioni dei libri contabili o dagli atti dell’Amministrazione finanziaria.
Il ricorso veniva ritenuto tuttavia infondato.
Il Collegio, ha dapprima rilevato che esiste l’obbligo per le stazioni appaltanti di escludere l’operatore economico, “in qualunque momento della procedura”, qualora questi abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali. Successivamente, ha evidenziato che quest’ultimo effetto realizza l’imprescindibile esigenza della stazione appaltante di relazionarsi solo con operatori economici solvibili, affidabili e corretti e, dunque, privi di mende in campo fiscale e contributivo.
L’esclusione dalla procedura di gara in tal caso non intende, infatti, sanzionare l’infedeltà dichiarativa dell’operatore economico al momento della presentazione della domanda di partecipazione ma garantire la solvibilità degli operatori; con la conseguenza che nessun rilievo assume l’elemento soggettivo del dichiarante rispetto alla commissione della violazione tributaria.
Inoltre, la speciale disciplina della responsabilità solidale del conferente e del conferitario dell’azienda per i debiti tributari del conferente non può essere utilizzata per escludere l’obbligo della stazione appaltante di verificare il possesso del requisito della regolarità fiscale, al fine di evitare che il conferimento di azienda sia volto ad eludere la mancanza del requisito di partecipazione.