Condominio, non esclusa la responsabilità per la scivolata sul pavimento umido (Corte di cassazione – Sentenza 18 febbraio 2020 n. 4129)
Il condominio e l’impresa di pulizie rischiano di dover risarcire il danno per la caduta sul pavimento rimasto umido dopo le pulizie, in assenza di segnalazioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 4129 del 18 febbraio 2020, accogliendo, con rinvio, il ricorso di un uomo scivolato sul pavimento dell’androne, alle 8,15 del mattino dopo essere andato a trovare la zia, riportando la frattura di tibia e perone.
In primo grado, il tribunale aveva condannato, in solido, l’impresa (per avere eseguito il lavaggio) e l’amministratore (quale custode) al risarcimento del danno quantificato in 16mila euro. La Corte di appello però ha ribaltato il verdetto sostenendo il «comportamento colposo» della vittima che «pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta attenzione».
Una lettura bocciata dalla Suprema corte che ricorda come, a terra, «non vi era presenza abbondante di acqua» ma soltanto «l’umidità successiva al lavaggio». La situazione di pericolo dunque «era meno prevedibile, sicché l’efficienza causale del comportamento del danneggiato acquista minore rilievo».
In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, i giudici di legittimità ribadiscono infatti che «la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado dl incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227 co. 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno». «Fino a rendere possibile – prosegue la decisione – che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro». «E quindi – conclude la Corte sul punto – quanto più la situazione di pericolo è prevedibile, tanto più il danneggiato ha l’obbligo dell’adozione di cautele (Cass. 2480/ 18)».
Sarà dunque il giudice di merito, facendo applicazione di questi principi, a dover stabile se vi è stato «caso fortuito, concorso colposo del danneggiato o esclusione di rilevanza causale della condotta del danneggiato».