Condominio: il divieto di adibire l’immobile a determinate attività è una servitù reciproca (Corte di Cassazione , sentenza del 9 agosto 2022, n. 24526)
Le clausole contenute in un regolamento contrattuale, limitative della facoltà di adibire il proprio immobile a determinate destinazioni, costituiscono servitù reciproche soggette a trascrizione.
Il proprietario di un immobile posto a piano terra di un condominio lo adibisce a pasticceria in violazione dell’espresso divieto contenuto nel regolamento contrattuale. Gli altri condomini agiscono in giudizio chiedendo la cessazione dell’attività e la rimozione delle opere realizzate.
A quali condizioni sono vincolanti le clausole limitative delle facoltà d’uso contenute nel regolamento contrattuale, ma non riprodotte negli atti di acquisto?
Secondo la sentenza in commento, le clausole – contenute nel regolamento contrattuale – che limitino la facoltà dei proprietari delle unità singole di adibire il loro immobile a determinate destinazioni costituiscono servitù reciproche a favore e contro ciascuna unità immobiliare di proprietà individuale e sono soggette alla trascrizione, ai fini dell’opponibilità ai terzi.
In assenza di trascrizione, può essere sufficiente il contenuto dell’atto di compravendita purché a) siano indicate chiaramente le clausole impositive della servitù, non essendo sufficiente un mero rinvio al regolamento contrattuale; b) tali clausole siano ripetute nei successivi atti di trasferimento, altrimenti tornerebbe ad operare il principio di relatività ex art. 1372 c.c.