Atto di segnalazione n. 3 del 27 luglio 2022 dell’ANAC
Con l’Atto di segnalazione n. 3 del 27 luglio 2022, l’ANAC ha formulato delle osservazioni in merito alle criticità relative all’applicazione dell’art. 80, comma 5, lettera c), c-bis), c-ter) e c-quater) del D.lgs. n. 50 del 2016, che esclude gli operatori economici dalle gare di appalto per “gravi illeciti professionali”, segnalando l’opportunità di una sua modifica.
L’Autorità, nell’Atto di segnalazione in commento, ha accantonato l’opzione dell’aggiornamento delle Linee Guida n. 6, in attesa di un intervento normativo di chiarimento.
In particolare, l’Autorità auspica che i decreti attuativi realizzino l’obiettivo della razionalizzazione e semplificazione delle cause di esclusione, mediante l’indicazione chiara ed esaustiva delle fattispecie idonee a configurare i gravi illeciti professionali e che la norma chiarisca la rilevanza delle violazioni non definitivamente accertate e introduca la possibilità di graduare in misura proporzionale sia le conseguenze di tali condotte che l’obbligo di motivazione posto a carico della stazione appaltante in relazione alle scelte adottate.
Le principali proposte d’intervento che emergono da tale Atto di Segnalazione dell’ANAC circa una più corretta formulazione delle cause di esclusioni disciplinate all’art. 80, comma 5, del D.lgs. n. 50 del 2016 sono le seguenti:
- eliminare il riferimento alla definitività dell’accertamento;
- chiarire la distinzione tra la lettera c-bis) del comma 5e f-ter) del comma 5.
Infatti, secondo l’Autorità, mentre la lettera c-bis) sarebbe inerente alle informazioni false o fuorvianti ovvero all’omissione di informazioni dovute nei confronti della stazione appaltante nella procedura di gara in corso, la diversa lettera f-ter) si riferirebbe alla presentazione di false dichiarazioni o documentazione in precedenti gare ed esplicherebbe un effetto ostativo con riferimento a gare successive solo se risultante dal casellario informatico e fintanto che perduri l’iscrizione;
- precisare la non rilevanza dei gravi illeciti professionali ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
- dare delucidazioni in merito ai soggetti i cui gravi illeciti professionali possano incidere ai fini dell’esclusione dell’operatore economico, attraverso l’espressa risoluzione del rapportotra il comma 5 ed il comma 3 dell’art. 80;
- introdurre un’espressa menzione della rilevanza delle fattispecie di cui alla lettera c-bis)anche per ipotesi riguardanti precedenti procedure di gara;
- esemplificare dettagliatamente le ipotesi di risoluzione contrattuale rilevanti a fini escludenti, circoscrivendo l’ambito di applicazione della normativa alle carenze significative correlate a adempimenti sostanziali e chiarendo che non rilevano le penali riferite a episodi isolati e di modesta rilevanza che hanno natura fisiologica nella complessiva economica ed esecuzione dell’appalto;
- introdurre unaformulazione più chiara in ordine alla durata del periodo di rilevanza della causa ostativa, eventualmente graduandone l’entità a seconda della gravità delle condotte ostative;
- individuare il dies a quodi decorrenza del periodo di esclusione, precisando che il triennio di rilevanza individuato dal comma 10 bis dell’art. 80 decorre dalla data di adozione del provvedimento di: (i) esclusione da una procedura di affidamento; (ii) risoluzione contrattuale per inadempimento; (iii) applicazione delle penali; (iv) escussione della garanzia; (v) accertamento del grave inadempimento nei confronti del subappaltatore; (vi) condanna per illeciti antitrust; (vii) applicazione della sanzione irrogate dall’ANAC;
- introdurre meccanismi che consentano di escludere la rilevanza della medesima fattispecie per periodi eccedenti il triennio.