ART. 4: Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato
Il presente articolo stabilisce che ai fini della sottoscrizione di contratti regolati dal d. lgs n. 385/93 (Testo Unico Bancario) nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza (deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020), questi sono regolarmente validi anche se il cliente esprime il suo consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente.
Il consenso deve far riferimento ad un contratto identificabile in modo certo ed il documento deve essere conservato insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole.
Alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza, l’intermediario deve provvedere alla consegna della copia cartacea del contratto.
Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.