ART. 33: Rinnovo degli organi di amministrazione e controllo
L’articolo interessa nello specifico le Casse di Previdenza e dispone che, fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che – in tale periodo –siano tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo, possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.