ART. 19: Opzione di non assoggettabilità dei ricavi
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All’articolo 19 è previsto il prolungamento del periodo in cui i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019 possono non assoggettare i ricavi o i compensi conseguiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta.
È confermata la condizione ostativa all’opzione di non aver sostenuto nel mese precedente spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato.
Coloro i quali si avvarranno di tale regime dovranno versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Tale regime fiscale è stato introdotto dal comma 7 dell’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (ora abrogato ad opera del comma 1, ultima parte) e la sua applicazione nella versione originaria era stata limitata ai soli ricavi o compensi percepiti nel mese di marzo 2020.