ART. 18: Sospensione dei termini per i versamenti di imposte e contributi
All’articolo 18 è prevista, per i mesi di aprile e maggio, la sospensione dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
– alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 DPR n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
– all’imposta sul valore aggiunto;
– ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
a) con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi almeno del 33% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 1);
b) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni che hanno subito nei mesi di marzo aprile 2020 una diminuzione dei ricavi o dei compensi del 50% rispetto al mese di marzo e aprile 2019 (comma 3).
L’INPS, l’INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria.