Accesso agli atti – la relazione “riservata” del RUP è ostensibile, sussistendo un interesse concreto, diretto e attuale (Cons. Stato, sentenza del 13 ottobre 2022 n. 8745)
Una ditta era risultata aggiudicataria di un appalto di lavori che avevano avuto un concreto inizio e sviluppo a seguito della sottoscrizione del contratto di appalto. Medio tempore, la seconda classificata aveva impugnato l’aggiudicazione ed il TAR accoglieva il ricorso dichiarando l’inefficacia del contratto. A seguito di ciò, l’amministrazione appaltante ha proceduto alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed aveva liquidato alla ditta uscente una certa somma di denaro. Tuttavia, a seguito di una relazione riservata del RUP, la stazione appaltante aveva rideterminato in misura minore la somma effettivamente dovuta ed aveva disposto il recupero di parte della somma già pagata alla ditta.
Quest’ultima, al fine di impugnare il provvedimento di recupero, aveva promosso istanza di accesso agli atti per ottenere la relazione riservata del RUP.
A seguito del diniego, la ditta era stata costretta ad adire il TAR il quale rigettava il ricorso per motivi squisitamente procedurali.
La ditta ha impugnato la sentenza e l’appello è stato accolto dal Consiglio di Stato. In particolare, il giudice di secondo grado, dopo aver ritenuto ammissibile il ricorso, ha rilevato l’ostensibilità della relazione riservata del RUP in quanto l’interesse concreto, diretto e attuale all’accesso sussiste chiaramente nella parte in cui la difesa di parte appellante ha evidenziato che ciò sarebbe necessario “al fine di verificare l’esatta collocazione contabile degli ulteriori lavori strutturali eseguiti ed oggetto di riserva proprio per far valere le proprie ragioni di credito a seguito del rigetto delle riserve da parte dell’Amministrazione” e nella parte in cui si ha affermato che: “gli atti richiesti sono necessari al fine di consentire alla ricorrente la propria difesa in giudizio … sia per richiedere giudizialmente il pagamento dei lavori eseguiti … sia per poter adeguatamente contestare l’intervenuto rigetto nella determina n. 27 del 01.03.2021 delle riserve a suo tempo formulate”.
In conclusione, l’appello è risultato fondato ed è stato accolto, con riforma della sentenza di primo grado ed il Consiglio di Stato ha, inoltre, ordinato all’amministrazione comunale di consentire l’accesso alla relazione riservata del RUP.