La prevalenza del termine di presentazione delle offerte contenuto nel bando di gara su quello previsto dalla determina a contrarre (Tar Sicilia, sentenza del 30 maggio 2022, n. 1454)
La società, conduttrice di un immobile comunale con vincolo di destinazione di casa di riposo per anziani, ha impugnato gli atti con cui il Comune ha indetto una nuova procedura comparativa volta all’individuazione di un nuovo conduttore dell’immobile, sostenendo che la data di conoscibilità del bando ed il termine ultimo di presentazione delle offerte erano incompatibili con la possibilità effettiva di partecipare alla gara.
In particolare, la ricorrente ha dedotto che, nella determinazione impugnata, fosse richiamata la necessità di rispettare i termini per la presentazione delle offerte di cui all’art. 60 del D.Lgs n. 50 del 2016, ossia trentacinque giorni dalla trasmissione del bando di gara, termini che non sono stati rispettati nel caso esaminato dal Tar.
Infatti, il Collegio ha ritenuto tale censura infondata in quanto l’art. 60 del D.Lgs n. 50 del 2016 non poteva essere applicato al caso in esame, trattandosi di una procedura negoziata, avente ad oggetto la locazione di un bene immobile, contratto a cui non si applica il codice dei contratti pubblici, secondo quanto stabilito dall’art. 17 D.Lgs n. 50 del 2016.
Nel caso esaminato dalla sentenza in commento, da una parte, la determina a contrarre richiamava impropriamente l’art. 60, dall’altra, il bando di gara fissava un termine per la presentazione delle offerte diverso, che ha prevalso sulla previsione impropria della determina.
Infatti, secondo la giurisprudenza, la determina a contrarre non ha un’efficacia propriamente provvedimentale ed essendo precedente all’avvio della procedura di affidamento, la sua natura è quella di un atto endoprocedimentale. Per tale motivo, quest’ultima è inidonea a costituire posizioni di interesse qualificato in capo a terzi, avendo un’efficacia solamente interna.
Di conseguenza, l’individuazione degli elementi essenziali del contratto e dei criteri di selezione degli operatori e delle offerte è assorbita, con rilevanza nei confronti dei terzi, nel bando di gara, che, essendo un atto di natura generale a rilevanza esterna, è impugnabile.
In conclusione, il Collegio ha ritenuto prevalente la previsione del termine di presentazione delle offerte, presente nel bando di gara, rispetto a quello previsto dalla determina a contrarre.